PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.

Definizione

1. Sono istituite le “ Assemblee dei cittadini” quali strumenti democratici a

disposizione di Parlamento e Governo, anche su richiesta dei cittadini, col fine di

rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini e per il coinvolgimento diretto di

quest’ultimi nella deliberazione su temi di interesse pubblico e generale. Il compito

delle Assemblee è di offrire, dopo un adeguato periodo di formazione e riflessione,

proposte alle istituzioni e rapporti alla cittadinanza tutta.

2. L’istituzione di una Assemblea dei cittadini su uno specifico tema viene

deliberata dal Governo o decisa da una delle Camere del Parlamento. Può essere

richiesta anche da cinquemila cittadini attraverso la raccolta firme sulla proposta, da

effettuarsi con modalità semplici e di facile certificazione, anche attraverso apposita

piattaforma digitale per la partecipazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e

relativa sottoscrizione online.

3. [Puó] Deve obbligatoriamente essere indetta un’Assemblea dei cittadini [anche] in occasione dell’indizione di un referendum abrogativo di legge ordinaria o di un referendum confermativo dilegge costituzionale. In questi casi, è compito dell’Assemblea discutere e redigere un opuscolo informativo rivolto al corpo elettorale che presenti il tema oggetto del quesito referendario, con chiara formulazione delle ragioni principali per il voto a favore e per il voto contrario. L’Assemblea indetta a tale scopo viene istituita almeno tre mesi prima dell’avvio della campagna referendaria ed ha durata minima pari a un mese
[testo con proposta di modifica. Modifiche: Puo’ – Deve / anche ]



4. Altre occasioni di convocazione obbligatoria di Assemblee di cittadini sono le leggi che riguardano o hanno ricadute importanti sui legislatori stessi ed i partiti. Queste leggi hanno un carattere intrinsecamente ed oggettivamente autoreferenziale per i legislatori e le loro orgsanizzazioni.
Quindi:
– le leggi elettorali.
– le leggi che concernono i rapporti e le relazioni tra i poteri dello stato.
– le leggi concernenti le regole democratiche e l’organizzazione dei partiti.
– le modifiche costituzionali.

Esigono che venga indetta una specifica Assemblea dei cittadini

Inoltre, anche le leggi che concernono spese particolarmente importanti si deve tenere conto che possono avere ricadute ed implicazioni sui rappresentanti e sui partiti. Anche queste leggi hanno quindi una carattere auto-referenziale. Pertanto l’obbligatorietà dell’ Assemblea cittadina deve concernere anche :

– leggi che implichino spese superiori al 2 % del PIL nazionale (misurato come media degli ultimi 5 anni).

Art. 2.

Finalità

1. L’obiettivo di ciascuna Assemblea consta dell’elaborazione e stesura di proposte di legge, raccomandazioni, pareri.


2. Compito di un’ Assemblea può anche essere quello di verificare che la successiva decisione del Parlamento abbia tenuto conto delle proposte, dei pareri e delle raccomandazioni espresse dall’Assemblea di proposta, precedente.
3. In caso di assemblee indette obbligatoriamente, anche questa seconda successiva Assemblea di verifica verrà indetta obbligatoriamente.

4. Qualora l’Assemblea di verifica identifichi a larga maggioranza ( superiore all’80 % ) un disaccordo importante tra le indicazioni date dall’Assemblea di proposta precedente e la decisione del Parlamento, allora la legge passerà alla ratifica del voto popolare.
Qualora la maggioranza dell’ Assemblea si collochi tra il 55 % e l’ 80 % , il voto popolare non sarà automaticamente indetto ma la raccolta di firme per indire un eventuale voto popolare si ridurrà in proporzione dalle 500 mila firme a zero (indicativamente : 20’000 firme in meno per ogni punto percentuale in Assemblea).

5. L’Assemblea di verifica può redigere un « Controprogetto », tenendo conto delle raccomandazioni dell’Assemblea di proposta e della legge votata in Parlamento. In caso di voto popolare gli elettori potranno votare sia per la Legge che per il Controprogetto.


Art. 3.

Composizione delle assemblee dei cittadini

1. I membri di ciascuna Assemblea, salvo eccezioni previste dalla legge, sono

cittadini selezionati con campionamento casuale su tutta la cittadinanza in possesso

dei requisiti per far parte dell’elettorato attivo della Camera dei Deputati, cui si

aggiungono i cittadini a partire dai sedici anni. La composizione interna delle

Assemblee deve rispecchiare la composizione geografica e sociale del Paese.

2. Il campionamento casuale dei cittadini segue il rispetto del principio di

equilibrio tra le categorie interne ai seguenti criteri:

● sono criteri imprescindibili: il rapporto paritario di genere, quattro fasce di età

a partire dai sedici anni e la residenza nell’Italia settentrionale, centrale,

meridionale, insulare;

● sono criteri rilevanti: il livello di istruzione, la categoria professionale o il

livello di reddito, la residenza capoluogo/provincia;

● almeno un cittadino proveniente da ciascuna Regione e dalle due Province

autonome di Trento e Bolzano.

3. La gestione del campionamento casuale è affidata al Ministero dell’Interno , che

provvede ai relativi oneri con le risorse disponibili a legislazione vigente sul proprio

bilancio.

Art. 4.

Il Segretariato dell’Assemblea dei Cittadini

1. Per ciascuna Assemblea, viene costituito un S egretariat o . Il Segretariato è

composto da una componente fissa, rappresentata da accademici e esperti di

democrazia partecipativa e delle tematiche affrontate in Assemblea, e da una

componente variabile che consta di un numero di cittadini membri dell’Assemblea

sorteggiati con cadenza frequente e regolare ad integrare il Segretariato. Il Segretariato

si compone di quest’ultima componente variabile a partire dalla prima sessione di

lavori dell’Assemblea.

2. La componente fissa del Segretariato è nominata da rappresentanti delle

istituzioni scelti dai presidenti di Camera e Senato, nonché da rappresentanti del

comitato di cittadini che ha proposto l’Assemblea, con parità numerica tra le due parti.

O, in alternativa, dal CNEL, cui viene affidata dal Parlamento o Governo

l’organizzazione dell’Assemblea.

3. Compito del Segretariato è il coordinamento generale dell’Assemblea nonché la

definizione dettagliata delle caratteristiche dell’Assemblea quali composizione

interna, durata, frequenza degli incontri, fasi del processo, selezione degli esperti,

selezione di una agenzia specializzata nella gestione e moderazione di processi

partecipativi, scelta e definizione dei criteri per il campionamento casuale dei

cittadini.

Art. 5.

La sede

1. Gli incontri delle Assemblee si tengono nel fine settimana ed hanno luogo a

Roma, presso Villa Lubin, attuale sede del CNEL, che la mette gratuitamente a

disposizione, limitatamente ai giorni e agli orari di attività delle Assemblee.

Art. 6.

Funzionamento delle Assemblee dei Cittadini

1. Le Assemblee si compongono di alcune fasi interne dedicate alla conoscenza

reciproca tra i membri, alla formazione sulle materie oggetto dell’Assemblea,

all’ascolto delle istanze provenienti dalla società e, infine, alla deliberazione finale.

2. Partecipano ai lavori dell’Assemblea nelle fasi formative esperti e professionisti

nei campi oggetto delle Assemblee. Gli esperti sono selezionati dal Segretariato con

processo pubblico e trasparente, sulla base della loro maturata esperienza, dimostrata

oggettività e serietà, capacità comunicativa chiara e semplice, ampia disponibilità.

Spetta al Segretariato il compito di assicurarsi che vengano presentate in Assemblea

dagli esperti, in misura paritaria, un numero quanto più vasto possibile di posizioni e

orientamenti sul medesimo tema.

3. Si tengono pubbliche audizioni in Assemblea di parti sociali, comitati e

associazioni, che ne abbiano fatto previa richiesta formale da sottoporre al

Segretariato. Il Segretariato valuta le candidature e procede alla selezione con

processo pubblico e trasparente, nel rispetto del principio di equilibrio tra le posizioni

avanzate.

4. Il sito dell’Assemblea contiene una sezione appositamente dedicata all’invio di

contributi, presentabili in forma scritta all’Assemblea da qualsiasi cittadino o

organizzazione. Tutti i contributi e le proposte sono raccolte dal Segretariato e

pubblicate con cadenza regolare sul sito dell’Assemblea e distribuite ai membri di

questa.

Art. 7.

Presidente dell’Assemblea

1. I lavori delle Assemblee sono diretti e coordinati a turno da un Presidente scelto

dal Segretariato tra i suoi membri esperti.

Art. 8.

1. A partire da tre mesi dall’approvazione della presente Proposta di legge, viene

avviato il processo per l’istituzione di un’ Assemblea dei cittadini sul tema della crisi

climatica e della transizione energetica. L’obiettivo dell’Assemblea consta della

formulazione di normative per governare le emergenze climatiche e in favore della

salvaguardia dell’ambiente.

Art. 9.

1. L’Assemblea sul tema della crisi climatica e della transizione energetica si

compone di un numero di membri compreso tra i 150 e i 250 cittadini scelti con

campionamento casuale su tutto il territorio nazionale partendo dalle liste elettorali.

Art. 10.

1. La fase interna all’Assemblea sul tema della crisi climatica e della transizione

energetica è preceduta da un’ampia fase di consultazione online sul sito

dell’Assemblea o su piattaforma ad hoc aperta a tutti i cittadini, deputata alla

definizione delle priorità sulle quali dovrà esprimersi l’Assemblea.

Art. 11.

1. La durata complessiva dell’Assemblea sul tema della crisi climatica e della

transizione energetica è pari a sei mesi. Gli incontri si tengono con cadenza

bisettimanale.

2. Trascorsi i primi tre mesi, hanno luogo incontri di confronto aperti al pubblico

tra i membri dell’Assemblea, cittadini, comitati, associazioni e movimenti sociali.

Art. 12.

Emolumenti e compensazioni per i membri delle Assemblee dei Cittadini

1. La legge riconosce al Segretariato i fondi necessari all’adempimento dei suoi

compiti e al coordinamento generale delle Assemblee.

2. Ai membri delle Assemblee viene corrisposto un compenso giornaliero per i

giorni di lavoro dell’Assemblea, nonché un indennizzo per coloro che partecipano

all’Assemblea in orario di lavoro. Non spetta alcun compenso né indennità ai

componenti del Segretariato e agli esperti. Il Ministero dell’Interno provvede al

rimborso delle spese di viaggio e alloggio con le risorse disponibili a legislazione

vigente sul proprio bilancio.

Art. 13.

(Informazione)

1. Le sedute plenarie delle Assemblee sono pubbliche e trasmesse in streaming

sul sito dell’Assemblea.

2. Il servizio pubblico è chiamato a coprire e diffondere i lavori delle Assemblee

e ad informare sullo svolgimento di queste i cittadini attraverso tutti i canali a sua

disposizione, quali tv, radio e internet.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

Seguendo le indicazioni di Walter ed Erminio, presentate nel forum:

Ho redatto una nuova versioned del testo da proporre a Eumans.

3 pensieri riguardo “Assemblee cittadine, testo Eumans e proposta modifica / aggiunte (in colore le aggiunte proposte)

  1. In linea di massima per quanto mi riguarda le modifiche proposte da Leo sono abbastanza pertinenti e condivisibili….

  2. L’Art.8 sono sempre più convinto cozzi contro l’impalcato della PdL che è e deve rimanere generica…non solo predisposta per “emergenza climatica” e “tutela ambientale”…altrimenti si rientrerebbe già nella settarietà delle questioni….

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