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Taggato: 2022, giustizia, Limitazione delle misure cautelari, referendum
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Prima bozza del testo del libretto sul referendum.
Iniziamo da qui la discussione su eventuali modifiche, inserendo commenti.2. LIMITAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI
PRESENTAZIONE DELL’ARGOMENTO E CONTESTO GENERALE, IN BREVEIL CONTESTO:
Il Quesito si propone di eliminare la custodia cautelare in carcere, cioè la detenzione di un indagato o imputato prima della sentenza definitiva, limitandosi solo ai casi in cui si ravvisa un rischio concreto ed attuale che l’imputato commetta solo reati di particolare gravità con uso di armi o violenza personale, contro l’ordine costituzionale o di delitti di criminalità organizzata e quindi togliendo la parte che prevede la possibilità di detenzione, anche in caso di rischio, concreto ed attuale, che l’imputato commetta lo stesso reato per cui è sotto procedimento e soltanto per delitti con pena della reclusione non inferiore a 4 anni, ovvero se prevista la custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
COSA E COME SI VOTA:
“si” o “no” alla Limiti della Custodia Cautelare
Con il voto SI, si abroga il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447. Una nuova legge potrebbe ridurre il numero dei detenuti in attesa di processo.
Con il voto NO, il decreto indicato resterebbe in vigore. La percentuale dei detenuti in attesa di processo potrebbe comunque diminuire se si riuscisse a ridurre la durata dei processi, come suggeriscono di fare i promotori del NO.Il referendum sul tema è di tipo abrogativo, occorre quindi che la partecipazione superi il quorum previsto ( 50% degli aventi diritto al voto) affinché il voto favorevole all’abrogazione abbia effetto.
EFFETTI
Il voto Si indurrebbe una riforma della procedura e questa potrebbe contribuire alla riduzione il numero dei detenuti in attesa di giudizio che attualmente sfiora il 35% dei detenuti ( i dati sono forniti dall’organizzazione non governativa e mondiale “Fair Trials”).
Per i favorevoli al No riducendo la durata media dei processi si ridurrebbe il tasso di detenzione cautelare, pur conservando le garanzie necessarie.ESEMPI: in altri paesi e contesti
La custodia cautelare è normalmente presente in tutti i paesi europei. Secondo uno studio dell’organizzazione “Fair Trials” ( https://www.fairtrials.org/) l’Italia è per altro tra i paesi con in maggior numero di incarcerati in attesa di giudizio. In questo è preceduta da: Lussemburgo, Olanda, Danimarca e Cipro. 2. Limitazione delle misure cautelari
ARGOMENTI PER IL SI
Argomenti
Ogni anno migliaia di innocenti vengono privati della libertà senza che abbiano commesso alcun reato e prima di una sentenza anche non definitiva. Eliminando la possibilità di procedere con la custodia cautelare per il rischio di “reiterazione del medesimo reato” faremo in modo che finiscano in carcere prima di poter avere un processo soltanto gli accusati di reati gravi.
Che cos’è la custodia cautelare?
La custodia cautelare è una misura coercitiva con la quale un indagato viene privato della propria libertà nonostante non sia stato ancora riconosciuto colpevole di alcun reato.
Quanti innocenti finiscono in carcere?Circa mille persone all’anno vengono incarcerate e poi risulteranno innocenti. Dal 1992 al 31 dicembre 2020 si sono registrati 29.452 casi. L’Italia è il quinto Paese dell’Unione Europea con il più alto tasso di detenuti in custodia cautelare: il 31%,
un detenuto ogni tre. La carcerazione preventiva distrugge la vita delle persone colpite: non arreca solo un grave danno di immagine, sottoponendole a un’esperienza scioccante, ma ha gravi conseguenze sulla sfera professionale. Il carcere ha un impatto drammatico sulle famiglie e rappresenta anche un onere economico per il Paese: i 750 casi di ingiusta detenzione nel 2020 sono costati quasi 37 milioni di euro di indennizzi, dal 1992 a oggi lo Stato ha speso quasi 795 milioni di euro.
Che cosa non funziona?
La custodia cautelare, cioè il carcere preventivo rispetto alla condanna definitiva e spesso rispetto a una qualsiasi condanna anche non definitiva, è una pratica di cui si abusa. Da strumento di emergenza è stato trasformato in una vera e propria forma anticipatoria della pena. Ciò rappresenta una palese violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e ha costretto
migliaia di donne e uomini accusati di reati minori, addirittura poi assolti, a conoscere l’umiliazione del carcere prima di un processo
I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal SI
Che cosa succede se voto SI?
Di fatto se passasse il SI, le misure cautelari si applicherebbero limitatamente al caso in cui l’indagato, pur raggiunto da gravi indizi di colpevolezza e pur presente il rischio di reiterazione del reato, non sussista il concreto pericolo di fuga e di inquinamento delle prove.Si abolirebbe la possibilità di procedere alla privazione della libertà in ragione di una possibile “reiterazione del medesimo reato”.
2. Limitazione delle misure cautelari
ARGOMENTI PER IL NO
Argomenti
Il quesito prevede di limitare la detenzione preventiva in carcere ai soli casi inquinamento di prove, in caso imputato si è dato alla fuga o esiste un pericolo di fuga concreto ed attuale in caso di gravi indizi di colpevolezza, quando imputato sussiste il pericolo concreto ed attuale che commetta gravi delitti con uso di armi violenza, contro l’ordine costituzionale o delitti di criminalità organizzata. Verrebbe quindi abolito il caso in cui si possa procedere a custodia cautelare anche nel caso in cui sussista pericolo che l’imputato commetta medesimo reato per cui si sta procedendo previsti soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Questa disposizione è contenuta nell’articolo 274 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447. Dispositivo dell’art. 274 Codice di procedura penale.
Le conseguenze possono essere una palese caduta nella tutela delle garanzie collettive di sicurezza che, in un contesto sociale come quello italiano, sono forse la cosa più importante. Inoltre, il rischio è che dovendo ottemperare a una simile normativa, non potendo applicare la misura cautelare degli indagati pur colti in flagranza di reati che destano allarmi sociali, siano proprio i magistrati a finire travolti da una tempesta di rancore, per non dire di odio, da parte dell’opinione pubblica. Per la gente, sarebbero i magistrati i responsabili di “liberazioni” che mettono a repentaglio le persone offese, e la collettività. Inoltre i dati è vero che l’ Italia è uno dei Paesi col più alto tasso di persone sottoposte a custodia cautelare con motivazione spesso di pericolo di reiterazione del reato, ma è anche vero che sono poco sviluppate forme alternative alla detenzione e che a causa della lentezza dei processi le persone si trovano più a lungo sotto privazione della libertà personale. Quindi la problematica andrebbe risolta cercando di snellire i tempi della Giustizia. E poi va detto che esistono comunque dei termini di legge per i quali una persona può essere preventivamente detenuta prima della condanna in base alla gravità del reato e che comunque la legge è già cambiata e prevede pericolo concreto ed attuale limitando ancor di più il ricorso alla custodia cautelare preventiva. Anche un aumento di misure come arresti domiciliari o braccialetto elettronico o geolocalizzazione telefonica potrebbe aiutare nella riduzione dei casi di custodia cautelare in carcere.
Di fatto, le misure cautelari diventerebbero inapplicabili al di fuori di una stretta cerchia di reati, come la criminalità organizzata, l’eversione, l’uso della violenza o delle armi. Niente custodia detentiva, quindi, per autori di gravi reati, anche seriali, contro la pubblica amministrazione, contro l’economia, contro il patrimonio, la libertà personale o sessuale delle persone. Truffatori seriali, bancarottieri e via dicendo sarebbero quindi liberi fino a condanna definitiva, e sconterebbero una pena detentiva solo qualora le condanne supereranno la soglia dei quattro anni di carcere.
I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal NO
Che cosa succede se voto NO? Resterebbe in vigore la carcerazione preventiva per chi commette reati più gravi.
Non si abolirebbe la possibilità di procedere alla privazione della libertà in ragione di una possibile “reiterazione del medesimo reato”.
2. Limitazione delle misure cautelari
IL QUESITO SOTTOPOSTO AL VOTO
«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».
VOTO IN PARLAMENTO,
Il referendum è di tipo abrogativo non è quindi stato preceduto da un voto in parlamento se non al momento della approvazione.- Aggiungi al Frasario
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