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Taggato: 2022, giustizia, LIBRETTO, referendum, Separazione funzioni dei magistrati
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Prima bozza del testo del libretto sul referendum.
Iniziamo da qui la discussione su eventuali modifiche, inserendo commenti.3. SEPARAZIONE FUNZIONI DEI MAGISTRATI
PRESENTAZIONE DELL’ARGOMENTO E CONTESTO GENERALE, IN BREVECOSA E COME SI VOTA:
“si” o “no” alla Separazione delle carriere dei magistrati
Votando SI, abolite le parti in cui si prevede che un magistrato può passare da funzione giudicante a funzione requirente e quindi il magistrato dovrà scegliere ad inizio carriera .
Votando NO, Resta la possibilità per i magistrati di passare dalla funzione requirente a quella giudicante nei casi previsti dal d.lgs n. 160/2006, emesso in attuazione della legge delega 150/2005, successivamente modificate dalla legge n. 111/2007 .
Il referendum sul tema è di tipo abrogativo, occorre quindi che la partecipazione superi il quorum previsto ( 50% degli aventi diritto al voto) affinché il voto favorevole all’abrogazione abbia effetto.
EFFETTI
L’effetto sarà di limitare la possibilità di coprire sedi giudiziarie poco appetite perché spesso in territori ad elevata densità criminale. Inoltre, attualmente la possibilità di cambiare funzione da requirente a giudicante o viceversa è consentita 4 volte ed a patto che avvenga in un diverso distretto di corte d’appello. La riforma della Cartabia già le riduce a 2. ESEMPI: in altri paesi e contesti
Nella maggioranza dei paesi europei non esiste una separazione delle carriere. La separazione delle carriere è stata introdotta nel 1974 in Portogallo.
Vi sono Stati in cui giudici e pubblici ministeri appartengono al medesimo corpus professionale e godono, dunque, del medesimo status e Stati in cui le carriere sono separate ed il Pubblico Ministero è collocato gerarchicamente sotto il Ministero della Giustizia o dell’Interno.
In Francia, i giudici e pm appartengono a un’unica carriera, come in Italia, con una comune formazione professionale nell’Ecole Nationale de la Magistratur e il PM dipende dal governo, ma l’autonomia delle indagini è garantita da un giudice istruttore indipendente.
E così pure in Belgio. Il g.i. indipendente c’è anche in Spagna, dove le carriere però sono separate e il Pubblico Ministero è parzialmente soggetto all’esecutivo.
In Germania la formazione di Pubblici Ministeri e giudici è unitaria, dopodiché le loro strade si biforcano, ma nulla vieta il passaggio dall’una all’altra (molto frequente in Baviera e nelle altre regioni tedesche del sud).
In Olanda Pubblici Ministeri e giudici sono parte di un’ unica magistratura e possono saltare da una funzione all’ altra, anche se non accade di frequente.
In Gran Bretagna non esiste il Pubblico Ministero: l’ iniziativa penale è della polizia.
Negli Stati Uniti, non solo non esistono sbarramenti alla carriera di giudice per chi è stato Pubblico Ministero (“prosecutor”), ma è assolutamente naturale che i “prosecutor” (come pure gli avvocati) diventino giudici.3. Separazione funzioni dei magistrati
ARGOMENTI PER IL SI
Argomenti
Ci sono magistrati che lavorano anni per costruire castelli accusatori in qualità di PM e poi, d’un tratto, diventano giudici.
Con un SI chiediamo la separazione delle carriere per garantire a tutti un giudice che sia veramente “terzo” e trasparenza nei ruoli. Il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale. Basta con le “porte girevoli”, basta con i conflitti di interesse che spesso hanno dato luogo a vere e proprie persecuzioni contro cittadini innocenti.Che differenza c’è oggi tra i magistrati che accusano e quelli che giudicano?
Nessuna. Nel corso della carriera, gli stessi magistrati passano più volte dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Si alternano nelle diverse funzioni. È capitato che lo facessero anche nel corso dello stesso processo.
Questa contiguità tra i due ruoli può creare problemi?
Questa contiguità tra il pubblico ministero e il giudice contraddice l’idea che l’attività della parte che accusa (PM) debba restare distinta da quella di chi giudica. Essa crea uno spirito corporativo tra le due figure e compromette un sano e fisiologico antagonismo tra poteri, vero presidio di efficienza e di equilibrio del sistema democratico. Nelle grandi democrazie i PM hanno carriere nettamente separate da quelle dei giudici.
I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal SI
Che cosa succede se voto SI?
Il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale.3. Separazione funzioni dei magistrati
ARGOMENTI PER IL NOArgomenti
Il modello italiano, dal punto di vista della possibilità di passare dalla funzione di giudica a quella di magistrato, risulta essere un modello per l’ Europa. “Lo stesso Consiglio d’Europa (è un’organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa), ha raccomandato, a tutti e 47 gli Stati membri, il modello italiano, stabilendo che invece è opportuno che uno passi da una all’altra funzione.
Ovviamente non nello stesso processo, perché la cultura comune assicura una migliore amministrazione della giustizia”. Inoltre, non è superfluo evidenziare che all’eventuale affermazione del SI seguirebbe, tra le altre discrasie, anche l’abrogazione delle norme che regolano la copertura in deroga delle sedi cosiddette disagiate. Con l’effetto di limitare la possibilità di coprire sedi giudiziarie poco appetite perché spesso in territori a elevata densità criminale.
Inoltre attualmente la possibilità di cambiare funzione da requirente a giudicante o viceversa è consentita 4 volte ed a patto che avvenga in un diverso distretto di corte d’appello. La riforma della Cartabia già le riduce a 2.Si ricorda inoltre che il quesito in Oggetto parla di separazione delle funzioni e non delle carriere che richiederebbe un cambio costituzionale.
Impedire il cambiamento di ruoli renderebbe la magistratura più facilmente controllabile dal potere politico. E’ necessario tenere presente che diversi personaggi politici famosi per avere interesse a rendere con la giustizia meno autonoma e più controllabile dal potere politico, si sono già nei decenni passati attivati per impedire il passaggio da un ruolo all’altro. E’ opportuno ricordare il Piano di rinascita democratica di Licio Gelli. Tra gli obiettivi del Piano, c’era proprio quello della separazione delle carriere. Da un lato “gli inquirenti”, dall’altra “i giudicanti”. Se questo referendum dovesse essere approvato, potrebbero innescarsi dinamiche estremamente pericolose e il timore è che delle campagne stampa mirate possano alimentare la necessità di questa separazione con il celato obiettivo di sottoporre i PM al potere politico. Il sistema vigente già prevede per il passaggio da PM a giudice una serie di paletti ben chiari, limiti, condizioni precise.
I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal NO
Che cosa succede se voto SI?
Un altro timore della separazione delle carriere è il fatto che in altri Paesi dove vige, esiste quasi un automatismo per cui il PM è soggetto al ramo Esecutivo cioè al Governo e non è indipendente. Il rischio principale è che venga creato un corpo di magistrati che si muoverà solo in tono accusatorio, come una proiezione della polizia giudiziaria. E questo andrebbe solo a detrimento delle garanzie del cittadino.
Vogliamo davvero che i PM diventino il braccio armato della compagine governativa? Oggi il PM svolge una doppia funzione, di “ricerca” nelle fasi di indagine e di “tutela” verso il cittadino al momento, sempre per fare un esempio, dell’acquisizione delle prove. È obbligato a vagliare anche gli elementi a favore degli indagati.3. Separazione funzioni dei magistrati
IL QUESITO SOTTOPOSTO AL VOTO
«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».
VOTO IN PARLAMENTO
Il referendum è di tipo abrogativo non è quindi stato preceduto da un voto in parlamento se non al momento della approvazione.
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