Home › Forums › Discussione generale. › Referendum Eutanasia e Cannabis bocciatatura da parte della Corte Costituzionale
- Questo topic ha 7 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 2 anni, 9 mesi fa da portavoce.
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Democracy International ci chiede un commento sulla bocciatura del Referendum su Eutanasia
Su un altro argomento, si sente dire che la corte costituzionale in Italia ha smentito i referendum sull’eutanasia e la legalizzazione della cannabis. Stiamo lavorando a un articolo per inquadrare questo da una prospettiva di democrazia diretta e ci chiedevamo se saresti in grado di fornirci un commento sul processo.
Quindi non si vuole guardare necessariamente al contenuto delle iniziative dei cittadini, ma più ai motivi per cui la Corte costituzionale ha deciso che un referendum non è possibile, al processo di iniziativa dei cittadini in Italia e al ruolo della Corte costituzionale in generale (anche la normativa è abbastanza nuova vero?)
On a different topic, we hear that the constitutional court in Italy has denied the referenda on euthanasia and cannabis legalization. We are working on an article to frame this from a direct democracy perspective and were wondering if you would be able to provide us with a comment on the process?
So we don’t necessarily want to look at the content of the citizens’ initiatives but more at the grounds on which the constitutional court decided a referendum is not possible, and the citizens’ initiative process in Italy and the role of the constitutional court in general (the legislation is quite new as well right?)
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Butto giu’ un breve testo che potrebbe essere girato a Democracy International.
= = =
Dichiarazione di inammissibilità di alcuni referendum abrogativi in Italia.In Italia esiste dal 1970 lo strumento di democrazia diretta detto “Referendum abrogativo”.
A differenza che in altri paesi dove l’abrogazione di una legge è possibile solo in un lasso di tempo realtivamente breve successivo alla sua approvazione (come in Svizzera), in Italia i cittadini possono abrogare anche leggi esistenti da tempo e possono precisare le parti della legge che intendono abrogare.
Questo potrebbe essere un vantaggio, dato che lo strumento potrebbe consentire la definizione (anche se sintetica) di una nuova legge e potrebbe somigliare allo strumento della “Legge di iniziativa popolare a voto popolare” che invece è assente in Italia.Purtroppo questo vantaggio, si ritorce in svantaggio, dato che i propositori del referendum abrogativo possono precisare le parti della legge esistente che vorrebbero abrogata ma possono farlo in una forma molto sintetica e che di certo ha sempre degli aspetti carenti e non è equivalente alla redazione di una nuova legge.
In Italia la proposta di referendun abrogativo, dopo avere raccolto le firme necessarie, deve essere approvata dalla Corte Costituzionale prima di passare al voto dei cittadini. La Corte Costituzionale ne valuta l’ammissibilità nei confronti della Costituzione.Purtoppo in alcuni casi recenti la Corte Costituzionale ha dichiarato anammissibili tre richieste di referendum. Per il momento conosciamo le ragioni della inammissibilità di una sola delle tre proposte ( la Corte impiega de tempo a pubblicare le motivazioni delle sue decisioni). Di una sola delle tre se ne conoscono le ragioni ufficiali, quella concernente il “Referendum cannabis legale”. La Corte ha dichiarato inammissibile il referendum perchè, ad avviso della Corte, sarebbe risultato in contrasto con un accordo internazionale ora esistente ( e che non può essere abrogato per via referendaria) che prevede delle regole di controllo della coltivazione delle sostanze stupefacenti.
Una nuova legge avrebbe di certo potuto definire un metodo che consentisse di soddisfare sia l’esigenza di depenalizzare il consumo di droghe leggere (come il Cannabis e come richiesto dai propositori del referenudm) come anche l’esigenza di conservare il controllo della coltivazione di droghe previsto dagli accordi internazionali. Ma non era possibile definire nella richiesta di referendum abrogativo i dettagli di questa legge.
Purtroppo il referendum abrogativo (come strutturato attualmente in Italia) pur contendo questa possibilità di indicare le parti che si desidera abrogare nella legge e quindi consente una “indicazione” (anche se generica) su quella che si vorrebbe fosse la futura legge, consente proprio per questo a interpretazioni restrittive: l’ “indicazione” che precisa le ragioni per le quali si desidera l’abrogazione non possono mai soddisfare le esigenze di una legge. Il tutto si presta ad interpretazioni.Riteniamo che occorra introdurre delle modifiche nella definizione del “Referendum abrogativo” in modo che questo tipo di interpretazioni non possano snaturare il significato di un referendum abrogativo.
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Leonello,
il tuo commento, a me pare, sia solo migliorativo, o sostitutivo, della parte che ho messo a riguardo del Referendum Propositivo.
e mi pare un po lunga , ma posso anche metterlo, correggendo alcuni punti, in base a quanto ho scritto e con i suggerimenti di Felice.
Ma non è una risposta a quello che ci chiedono.
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Pubblico qui la risposta che io ho scritto, e di cui vorrei capire cosa va bene e cosa non va bene.
Ciao Caroline,
purtroppo in questi giorni siamo stati impegnati su due scadenze, una per la Conferenza sul futuro dell’Europa, da fare entro il 22/02
e l’altro sul fronte PNRR con ParteciPA.gov, scadenza il 24/02.
Purtroppo abbiamo avuto poco tempo per decidere come agire e che proposte fare.
Qui il link del nostro sito con alcune idee che abbiamo presentato, e delle quali vorremmo discutere anche con voi
(potete scegliere la lingua di traduzione con il menù sul lato sx della pagina)
https://www.piudemocraziaitalia.org/2022/02/20/idee-per-la-conferenza-sul-futuro-delleuropa/
PNRR con ParteciPA.gov alcuni dei temi a cui ci siamo iscritti a partecipare e per controllare lo sviluppo e il metodo di spesa (pasquale, qui mi devi correggere tu):
https://partecipa.gov.it/processes/quinto-piano-governo-aperto-italia/f/68/proposals
https://partecipa.gov.it/processes/quinto-piano-governo-aperto-italia/f/69/proposals
Per quanto riguarda i Referendum bocciati:
si evince “che il referendum solo abrogativo mostra i suoi limiti e che bisogna rapidamente approvare i referendum consultivi e propositivi”.
Una proposta per di Referendum Propositivo è già al Senato da più di un anno, dopo che alla Camera dei Deputati è passato, e si sta attendendo
la pronuncia della Camera del Senato. La legge è anche stata assegnata alla prima Commissione Affari Costituzionali, che da regolamento, avrebbe dovuto pronunciarsi entro 1 mese dalla ricezione. Commissione alla quale noi abbiamo scritto e dalla quale non abbiamo mai ricevuto risposta.Email inviata il 09/05/2021, ed una seconda mail mandata il 01/02/2021.
Ho anche scritto all’onorevole Spadoni Maria Edera (vicepresidente della Camera dei Deputati), che in una video conferenza del 27/05/2022 a cui ho partecipato,
ah dichiarato “la disponibilità a sostenere l’attivazione e la prosecuzione della proposta di legge S. 1089 Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum (in breve Referendum Propositivo)”.Su mia domanda, l’on, Spadoni si è detta disposta a palarne con me.
Le ho quindi inviato email il giorno 01/06/2021, alla quale non ho mai ricevuto risposta.
La conferenza stampa con Giulio Amato, presidente della Corte Costituzionale, sui Referendum Eutanaia e Cannabis:
https://www.youtube.com/watch?v=gBSJBU-zAk0
1- la corte Costituzionale non ha ancora depositato la sentenza per il Referendum su Eutanasia, c’è solo il comunicato di bocciatura.
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220215193553.pdf“In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili.”
2- Per il Referendum sulla Cannabis, c’è la sentenza, del 15/02, trovata solo ieri, non c’è stato un comunicato ufficiale sul deposito:
nel comunicato stampa il Presidente della Corte Costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la parziale abrogazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
A nostro avviso:
1- per quanto riguarda il Referendum sull’Eutanasia:premettendo , ancora una volta, che non è ancora stata depositata la sentenza ufficiale, dalla conferenza stampa fatta dal Presidente della Corte Costituzionale Giulio Amato, si evince che viene annullato il Referendum demandando, di fatto, al Parlamento di attuare una legge per modificare la attuale legge sulla Eutanasia, non prendendo in considerazione che è proprio con il Referendum Abrogativo,
Che i cittadini sarebbero andati a votare , che avrebbero potuto modificare la attuale legge, proprio perché in tanti anni di richieste da parte dei cittadini, il Parlamento non ha mai agito per la modifica di tale legge sulla eutanasia o meglio “omicidio assistito”.
Parrebbe un pronunciamento su una base di opinione politica, ed inoltre, da alcune parole dette in conferenza, parrebbe che fare decidere ai cittadini
sulla base di firme ricevute online, i cittadini non sarebbero stati informati correttamente su cosa firmavano esattamente, quindi anche le firme ricevute,
si parla di circa 750000 firme, di cui 500000 ai tavoli, e 2500000 online, sarebbero state ottenute con argomentazioni non veritiere.Inoltre ritenendo che “a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana“.
2- per il Referendum sulla Cannabis:
dalla dichiarazione del comunicato stampa del Presidnete della Corte Costituzionale Giulio Amato:
“Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum sulle sostanze stupefacenti non sulla cannabis. Il quesito è articolato in tre sotto quesiti ed il primo prevede che scompare tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure la cannabis ma includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo sarebbe sufficiente a farci violare obblighi internazionali”.
Mentre a noi risulta che siano stati considerati commi e leggi non corrette.
Sembra ci siano delle contraddizioni nella sentenza che smentiscono le affermazioni fatte in punti precedenti, sentenza che è comunque inoppugnabile in sede italiana.Anche se il Comitato Promotore sta valutando e rivolgersi ad enti europei.
Prendiamo anche il riferimento della risposta del Comitato Promotore:
«Se non si fosse eliminato l’inciso “coltiva” dal comma 1, sarebbe rimasta la sanzione pecuniaria elevatissima prevista dal comma 4 per tutte le condotte legate alla cannabis» e che «In ogni caso (…) questo non avrebbe comportato automaticamente la libera produzione di ogni tipo di sostanza. La parola “coltiva” fa riferimento alle piante: l’unica pianta che è possibile consumare come stupefacente è la cannabis. Si possono coltivare – certo con grandi difficoltà e in determinate regioni del mondo – papavero e coca, ma per consumarle come stupefacenti occorre trasformarle: la “produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione” sarebbero rimaste punite nel comma 1 del 73. Questo non avrebbe comportato alcuna violazione degli obblighi internazionali».
Ecco, questo estratto della risposta del Comitato Promotore, a nostro avviso, fa notare chiaramente l’errore commesso dalla Corte Costituzionale.
Non capiamo a che pro fare ciò, perché se abbiamo ragione, dopo l’analisi fatta degli articoli menzionati, sembrerebbe che la Corte Costituzionale
abbia voluto trovare appigli inesistenti per annullare la regolarizzazione dell’uso della Cannabis e legalizzazione di Eroina e Cocaina.
ll motivo esatto non possiamo saperlo, ma potrebbe essere una convinzione personale del Comitato, che la Cannabis sia una droga al pari di Eroina e Cocaina, che sono vere droghe che danno assuefazione e morte se usate in modo autonomo, e che quindi non abbiano ritenuto ammissibile che si possa fare del male e coltivare o vendere sostanze dannose alla persona.
La Corte Costituzionale si pronuncia sui termini , non sui dati , per esempio la Corte Costituzionale dice che si vuole legalizzare Cocaina o Eroina, mentre il Referendum si riferisce al titolo sulla parole “sostanze stupefacenti”.
Sembrerebbe che sia più una motivazione solo politica che sul merito.
La risposta ufficiale del Comitato Promotore:
https://referendumcannabis.it/il-comitato-risponde-ad-amato/
REFERENDUM EUTANASIA quesito referendario sull’art. 579 cp
Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato
con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da
sei a quindici anni.», comma 2, integralmente e comma 3 limitatamente alle parole «Si
applicano»? -
Ecco la proposta dei mail da inviare:
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Ciao Caroline,
purtroppo in questi giorni siamo stati impegnati su due scadenze, una per la Conferenza sul futuro dell’Europa, da fare entro il 22/02 e l’altro sul fronte PNRR con ParteciPA.gov, scadenza il 24/02.
Qui il link del nostro sito con alcune idee che abbiamo presentato, e delle quali vorremmo discutere anche con voi (potete scegliere la lingua di traduzione con il menù sul lato sx della pagina)
https://www.piudemocraziaitalia.org/2022/02/20/idee-per-la-conferenza-sul-futuro-delleuropa/
PNRR con ParteciPA.gov alcuni dei temi a cui ci siamo iscritti a partecipare e per controllare lo sviluppo e il metodo di spesa
https://partecipa.gov.it/processes/quinto-piano-governo-aperto-italia/f/68/proposals
https://partecipa.gov.it/processes/quinto-piano-governo-aperto-italia/f/69/proposals
Per quanto riguarda i Referendum bocciati, la risposta è un po lunga e articolata:
prima di tutto va chiarito che le sentenze non sono state depositate, quindi non possiamo fare analisi di quello che non c’è.
Chiarito questo, di certo si evince che il referendum solo abrogativo mostra i suoi limiti e che bisogna rapidamente approvare i referendum consultivi e propositivi.
Una proposta per di “Referendum Propositivo” è già al Senato da più di un anno, dopo che alla Camera dei Deputati è passato, e si sta quindi attendendo la pronuncia della Camera del Senato. La legge è anche stata assegnata alla prima Commissione Affari Costituzionali, che da regolamento, avrebbe dovuto pronunciarsi entro 1 mese dalla ricezione. Commissione alla quale noi abbiamo scritto e dalla quale non abbiamo mai ricevuto risposta.
Email inviata il 09/05/2021, ed una seconda mail mandata il 01/02/2021.
Ho anche scritto all’onorevole Spadoni Maria Edera (vicepresidente della Camera dei Deputati), che in una video conferenza del 27/05/2022 a cui ho partecipato,
ah dichiarato “la disponibilità a sostenere l’attivazione e la prosecuzione della proposta di legge S. 1089 Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum (in breve Referendum Propositivo)”.Su mia domanda, l’on, Spadoni si è detta disposta a palarne con me.
Le ho quindi inviato email il giorno 01/06/2021, alla quale non ho mai ricevuto risposta.
In Italia esiste dal 1970 lo strumento di Democrazia Diretta detto “Referendum abrogativo”.
A differenza che in altri paesi, dove l’abrogazione di una legge è possibile solo in un lasso di tempo relativamente breve successivo alla sua approvazione (come in Svizzera), in Italia i cittadini possono abrogare anche leggi esistenti da tempo e possono precisare le parti della legge che intendono abrogare.
Questo potrebbe essere un vantaggio, dato che lo strumento potrebbe consentire la definizione (anche se sintetica) di una nuova legge e potrebbe somigliare allo strumento della “Legge di iniziativa popolare a voto popolare” che invece è assente in Italia.Purtroppo questo vantaggio, si ritorce in svantaggio, dato che i propositori del referendum abrogativo possono precisare le parti della legge esistente che vorrebbero abrogata, ma possono farlo in una forma molto sintetica e che di certo ha sempre degli aspetti carenti e non è equivalente alla redazione di una nuova legge.
In Italia la proposta di referendum abrogativo, dopo avere raccolto le firme necessarie, deve essere approvata dalla Corte Costituzionale prima di passare al voto dei cittadini. La Corte Costituzionale ne valuta l’ammissibilità nei confronti della Costituzione.La conferenza stampa con Giulio Amato, presidente della Corte Costituzionale, sui Referendum Eutanasia e Cannabis,
ed essendo su YouTube, potete attivare i sottotitoli nella lingua che preferite, tra quelle messe a disposizione da Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=gBSJBU-zAk0
Qui una sintesi:
1- la corte Costituzionale non ha ancora depositato la sentenza per il Referendum su Eutanasia,
c’è solo il comunicato di bocciatura:
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220215193553.pdf
“In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili.”
REFERENDUM EUTANASIA quesito referendario sull’art. 579 cp
Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato
con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da
sei a quindici anni.», comma 2, integralmente e comma 3 limitatamente alle parole «Si
applicano»?2- Referendum sulla Cannabis, anche per questo referendum la corte Costituzionale non ha ancora depositato la sentenza
nel comunicato stampa il Presidente della Corte Costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la parziale abrogazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Dalla dichiarazione del comunicato stampa del Presidente della Corte Costituzionale Giulio Amato:“Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum sulle sostanze stupefacenti non sulla cannabis. Il quesito è articolato in tre sotto quesiti ed il primo prevede che scompare tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure la cannabis ma includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo sarebbe sufficiente a farci violare obblighi internazionali”.
Dato che si fa riferimento a “obblighi internazionali”, per Costituzione, la legge non può essere abrogata o modificata per via referendaria.
Una nuova legge avrebbe di certo potuto definire un metodo che consentisse di soddisfare sia l’esigenza di depenalizzare il consumo di droghe leggere (come il Cannabis e come richiesto dai propositori del referendum) come anche l’esigenza di conservare il controllo della coltivazione di droghe previsto dagli accordi internazionali. Ma non era possibile definire nella richiesta di referendum abrogativo i dettagli di questa legge.
Purtroppo il referendum abrogativo (come strutturato attualmente in Italia) pur contendo questa possibilità di indicare le parti che si desidera abrogare nella legge e quindi consente una “indicazione” (anche se generica) su quella che si vorrebbe fosse la futura legge, consente proprio per questo a interpretazioni restrittive: l’ “indicazione” che precisa le ragioni per le quali si desidera l’abrogazione non possono mai soddisfare le esigenze di una legge. Il tutto si presta ad interpretazioni.Sembra ci siano delle contraddizioni nella sentenza che smentiscono le affermazioni fatte in punti precedenti.
Quindi, finché non viene depositata, ogni parere è praticamente inutile.
Il Comitato Promotore sta valutando e rivolgersi ad enti europei, dato che la sentenza è inoppugnabile.
Un estratto della risposta del Comitato Promotore:
«Se non si fosse eliminato l’inciso “coltiva” dal comma 1, sarebbe rimasta la sanzione pecuniaria elevatissima prevista dal comma 4 per tutte le condotte legate alla cannabis» e che «In ogni caso (…) questo non avrebbe comportato automaticamente la libera produzione di ogni tipo di sostanza. La parola “coltiva” fa riferimento alle piante: l’unica pianta che è possibile consumare come stupefacente è la cannabis. Si possono coltivare – certo con grandi difficoltà e in determinate regioni del mondo – papavero e coca, ma per consumarle come stupefacenti occorre trasformarle: la “produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione” sarebbero rimaste punite nel comma 1 del 73. Questo non avrebbe comportato alcuna violazione degli obblighi internazionali».
La risposta ufficiale del Comitato Promotore:https://referendumcannabis.it/il-comitato-risponde-ad-amato/
Riteniamo che occorra introdurre delle modifiche nella definizione del “Referendum abrogativo” in modo che questo tipo di interpretazioni non possano snaturare il significato di un referendum abrogativo.
Come avete letto nella mail in cui vi abbiamo chiesto di diventare membri, abbiamo parlato del Libretto Informativo sui Referendum, strumento che riteniamo indispensabile per attuare quell’informazione minima necessaria che i media ed il governo NON fanno più da molto tempo. Se ai vuole davvero avere la Democrazia Diretta, il cittadino deve essere informato, con una informazione super partes.
Cordialmente
Nicola Ragno
Portavoce Più Democrazia Italia
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Un pò lungo…ma la sostanza giusta c’è….
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Ho fatto un po di taglia e cuci , per infilare nei posti più idonei, a mio avviso, le cose indicate da Leonello.
Ho tolto la parte de 3 referendum , perché mi pare un commento errato. i Referendum di cui stiamo parlando sono 2, se vogliamo aggiungere 1 dei 6 della Giustizia bocciato, arriviamo a 3, ma di sentenze depositate NON e ne sono ancora.
Anzi, ne hanno ammessi solo 4, non 5, quindi bocciati sono 4 , non 3.Comunicato (NON sentenza) sui referendum Giustizia
Fai clic per accedere a CC_CS_20220216135206.pdf
E di sentenze depositate non ce ne è nemmeno una , rispetto agli ultimi referendum
https://www.cortecostituzionale.it/default.do
- Questa risposta è stata modificata 2 anni, 9 mesi fa da portavoce.
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Ciao Caroline,
purtroppo in questi giorni siamo stati impegnati su due scadenze, una per la Conferenza sul futuro dell’Europa, da fare entro il 22/02 e l’altro sul fronte PNRR con ParteciPA.gov, scadenza il 24/02.
Qui il link del nostro sito con alcune idee che abbiamo presentato, e delle quali vorremmo discutere anche con voi (potete scegliere la lingua di traduzione con il menù sul lato sx della pagina)
https://www.piudemocraziaitalia.org/2022/02/20/idee-per-la-conferenza-sul-futuro-delleuropa/
PNRR con ParteciPA.gov alcuni dei temi a cui ci siamo iscritti a partecipare e per controllare lo sviluppo e il metodo di spesa
https://partecipa.gov.it/processes/quinto-piano-governo-aperto-italia/f/68/proposals
https://partecipa.gov.it/processes/quinto-piano-governo-aperto-italia/f/69/proposals
In Italia esiste dal 1970 lo strumento di Democrazia Diretta detto “Referendum abrogativo”.
A differenza che in altri paesi, dove l’abrogazione di una legge è possibile solo in un lasso di tempo relativamente breve successivo alla sua approvazione (come in Svizzera), in Italia i cittadini possono abrogare anche leggi esistenti da tempo e possono precisare le parti della legge che intendono abrogare.
Questo potrebbe essere un vantaggio, dato che lo strumento potrebbe consentire la definizione (anche se sintetica) di una nuova legge e potrebbe somigliare allo strumento della “Legge di iniziativa popolare a voto popolare” che invece è assente in Italia.Purtroppo questo vantaggio, si ritorce in svantaggio, dato che i propositori del referendum abrogativo possono precisare le parti della legge esistente che vorrebbero abrogata, ma possono farlo in una forma molto sintetica e che di certo ha sempre degli aspetti carenti e non è equivalente alla redazione di una nuova legge.
In Italia la proposta di referendum abrogativo, dopo avere raccolto le firme necessarie, deve essere approvata dalla Corte Costituzionale prima di passare al voto dei cittadini. La Corte Costituzionale ne valuta l’ammissibilità nei confronti della Costituzione.Per quanto riguarda i Referendum bocciati, la risposta è un po lunga e articolata:
prima di tutto va chiarito che le sentenze non sono state depositate, quindi non possiamo fare analisi di quello che non c’è.
Chiarito questo, di certo si evince che il referendum solo abrogativo mostra i suoi limiti e che bisogna rapidamente approvare i referendum consultivi e propositivi.
Una proposta per di “Referendum Propositivo” è già al Senato da più di un anno, dopo che alla Camera dei Deputati è passato, e si sta quindi attendendo la pronuncia della Camera del Senato. La legge è anche stata assegnata alla prima Commissione Affari Costituzionali, che da regolamento, avrebbe dovuto pronunciarsi entro 1 mese dalla ricezione. Commissione alla quale noi abbiamo scritto e dalla quale non abbiamo mai ricevuto risposta.
Email inviata il 09/05/2021, ed una seconda mail mandata il 01/02/2021.
Ho anche scritto all’onorevole Spadoni Maria Edera (vicepresidente della Camera dei Deputati), che in una video conferenza del 27/05/2022 a cui ho partecipato,
ah dichiarato “la disponibilità a sostenere l’attivazione e la prosecuzione della proposta di legge S. 1089 Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum (in breve Referendum Propositivo)”.Su mia domanda, l’on, Spadoni si è detta disposta a palarne con me.
Le ho quindi inviato email il giorno 01/06/2021, alla quale non ho mai ricevuto risposta.
La conferenza stampa con Giulio Amato, presidente della Corte Costituzionale, sui Referendum Eutanasia e Cannabis,
ed essendo su YouTube, potete attivare i sottotitoli nella lingua che preferite, tra quelle messe a disposizione da Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=gBSJBU-zAk0
Qui una sintesi:
1- la corte Costituzionale non ha ancora depositato la sentenza per il Referendum su Eutanasia,
c’è solo il comunicato di bocciatura:
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220215193553.pdf
“In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili.”
REFERENDUM EUTANASIA quesito referendario sull’art. 579 cp
Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato
con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da
sei a quindici anni.», comma 2, integralmente e comma 3 limitatamente alle parole «Si
applicano»?2- Referendum sulla Cannabis, anche per questo referendum la corte Costituzionale non ha ancora depositato la sentenza
nel comunicato stampa il Presidente della Corte Costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la parziale abrogazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Dalla dichiarazione del comunicato stampa del Presidente della Corte Costituzionale Giulio Amato:“Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum sulle sostanze stupefacenti non sulla cannabis. Il quesito è articolato in tre sotto quesiti ed il primo prevede che scompare tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure la cannabis ma includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo sarebbe sufficiente a farci violare obblighi internazionali”.
Dato che si fa riferimento a “obblighi internazionali”, per Costituzione, la legge non può essere abrogata o modificata per via referendaria.
Una nuova legge avrebbe di certo potuto definire un metodo che consentisse di soddisfare sia l’esigenza di depenalizzare il consumo di droghe leggere (come il Cannabis e come richiesto dai propositori del referendum) come anche l’esigenza di conservare il controllo della coltivazione di droghe previsto dagli accordi internazionali. Ma non era possibile definire nella richiesta di referendum abrogativo i dettagli di questa legge.
Purtroppo il referendum abrogativo (come strutturato attualmente in Italia) pur contendo questa possibilità di indicare le parti che si desidera abrogare nella legge e quindi consente una “indicazione” (anche se generica) su quella che si vorrebbe fosse la futura legge, consente proprio per questo a interpretazioni restrittive: l’ “indicazione” che precisa le ragioni per le quali si desidera l’abrogazione non possono mai soddisfare le esigenze di una legge. Il tutto si presta ad interpretazioni.Sembra ci siano delle contraddizioni nella sentenza che smentiscono le affermazioni fatte in punti precedenti.
Quindi, finché non viene depositata, ogni parere è praticamente inutile.
Il Comitato Promotore sta valutando e rivolgersi ad enti europei, dato che la sentenza è inoppugnabile.
Un estratto della risposta del Comitato Promotore:
«Se non si fosse eliminato l’inciso “coltiva” dal comma 1, sarebbe rimasta la sanzione pecuniaria elevatissima prevista dal comma 4 per tutte le condotte legate alla cannabis» e che «In ogni caso (…) questo non avrebbe comportato automaticamente la libera produzione di ogni tipo di sostanza. La parola “coltiva” fa riferimento alle piante: l’unica pianta che è possibile consumare come stupefacente è la cannabis. Si possono coltivare – certo con grandi difficoltà e in determinate regioni del mondo – papavero e coca, ma per consumarle come stupefacenti occorre trasformarle: la “produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione” sarebbero rimaste punite nel comma 1 del 73. Questo non avrebbe comportato alcuna violazione degli obblighi internazionali».
La risposta ufficiale del Comitato Promotore:https://referendumcannabis.it/il-comitato-risponde-ad-amato/
Riteniamo che occorra introdurre delle modifiche nella definizione del “Referendum abrogativo” in modo che questo tipo di interpretazioni non possano snaturare il significato di un referendum abrogativo.
Come avete letto nella mail in cui vi abbiamo chiesto di diventare membri, abbiamo parlato del Libretto Informativo sui Referendum, strumento che riteniamo indispensabile per attuare quell’informazione minima necessaria che i media ed il governo NON fanno più da molto tempo. Se ai vuole davvero avere la Democrazia Diretta, il cittadino deve essere informato, con una informazione super partes.
Cordialmente
Nicola Ragno
Portavoce Più Democrazia Italia
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