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- Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 anni, 5 mesi fa da Pasqualino Allegro.
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Se ne era parlato molto quando dovevamo redigere lo statuto.
Poi ci si era “fermati” davanti all’ostacolo di trovare una sede.Si era deciso di fare un “Comitato”. Lo statuto era stato semplificato ed i capitoli 4 e 5 ( che erano: “Art4 – soci ” “Art-5 – Associazioni giemellate ed affiliate”, hanno cambito contenuto.
Ecco qui sotto la bozza di statuto detta: “Aprile 2016” che includeva gli argomenti ora in discussione.= = =
ART. 4 – I SOCI 4.1 Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli individui che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi (Art. 2) dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. E’ possibile entrare nell’associazione in due modi: su presentazione di due soci; presentando la propria candidatura al Comitato Esecutivo che valuta la candidatura e accerta le intenzioni. In ogni caso è l’Assemblea dei Soci a decidere per ratifica. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Esecutivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Le categorie di soci si distinguono in: soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione e hanno sottoscritto lo statuto; soci ordinari: coloro che hanno chiesto la qualifica di socio e la hanno ottenuta; soci associati: coloro che rappresentano associazioni “gemelle” (associazioni locali giudicate avere gli stessi fini). 4.1.1 I soci fondatori ed ordinari hanno le stesse prerogative: diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. 4.2.1 Sono considerati soci associati anche i rappresentanti di associazioni, presenti sul territorio nazionale, individuate dall’Associazione come “associazioni gemelle” in quanto hanno intenti simili a quelli della associazione pur se svolgendoli localmente come precisato allo
Più Democrazia Italia – Statuto Pag. 3
Art 5. Questi soci, delegati dalle loro associazioni, godono dei medesimi diritti e doveri ma non sono tenuti a pagare le quote associative. 4.2 La qualifica di socio ha durata annuale. Il rinnovo dell’iscrizione avviene mediante il versamento della quota associativa entro i primi trentuno (31) giorni di gennaio. In caso di iscrizione anticipata nel primo semestre è previsto il pagamento annuale, nel secondo semestre si corrisponderà l’annualità successiva. Il numero dei soci effettivi è illimitato. L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Gli incarichi devono essere deliberati dall’Assemblea. L’assemblea incarica il Comitato Esecutivo di applicare ogni decisione presa in maniera collegiale, con relazioni periodiche.ART. 5 – ASSOCIAZIONI GEMELLATE E AFFILIATE 5.1 Più democrazia Italia intende federare le attività locali promosse da associazioni giudicate aventi fini comuni e compatibili. Queste associazioni possono essere già esistenti oppure promosse da membri di « Più Democrazia Italia ». 5.2 Le associazioni gemellate (ritenute simili negli intenti tra le preesistenti) o associazioni affiliate (create in loco da membri della associazione “Più Democrazia Italia”) hanno struttura locale, collegata federalmente a “Più Democrazia Italia”. Le associazioni locali mandano fino ad un massimo di due rappresentanti alla associazione “Più Democrazia Italia” come membri associati. 5.3 Più Democrazia Italia incoraggia il fatto che i rappresentanti si comportino come portavoce e che raccolgano e riferiscano le opinioni dei membri. Ogni associazione locale, per altro, è libera di organizzare e gestire il lavoro di rappresentanza secondo le proprie regole decisionali specifiche ed interne. Al momento di decidere l’affiliazione o il gemellaggio, l’associazione locale accetta anche di sostenere le attività centrali con un contributo annuale.
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Mio commento:
Propongo di risolvere il problema posto da Luciano, applicando le regole enunciate qui di seguito, e che in ultra sintesi sono:
– non pagano nessuna quota ( gi’a la pagano nella loro associazione).
– l’associazione affiliata, decide un sostegno annuale, liberamente.
– massimo due rappresentanti per associazione . -
Sono d’accordo con Leo…almeno per ora proviamo a “sanare” così…
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AutorePost
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