Home Forums Libretto Votazioni – Giustizia Tema 4. Equa valutazione dei giudici

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      Leonello Zaquini
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      Testo attuale:

      4. EQUA VALUTAZIONE DEI GIUDICI

      PRESENTAZIONE DELL’ARGOMENTO E CONTESTO GENERALE, IN BREVE

      IL CONTESTO: Equa valutazione dei magistrati

      Tema detto anche: “Equa valutazione dei magistrati”. La valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati ha una cadenza quadriennale, è operata dal CSM che decide sulla base di valutazioni fatte anche dai Consigli giudiziari. I Consigli sono organismi territoriali dei quali fanno parte anche una “componente laica” di avvocati .

      L’argomento è anche oggetto della riforma proposta dalla ministra Cartabia, se l’iniziativa del governo si realizzasse il voto popolare, consistendo in un referendum abrogativo di una legge precedente, perderebbe di valore.

      COSA E COME SI VOTA:

      si” o “no” alla Equa valutazione dei magistrati

      Votando SI, si abroga la legge attuale.
      Votando NO la si conserva

      Il referendum sul tema è di tipo abrogativo, occorre quindi che la partecipazione superi il quorum previsto ( 50% degli aventi diritto al voto) affinché il voto favorevole all’abrogazione abbia effetto.


      EFFETT
      I

      L’effetto del voto SI, si porterebbe ad una riforma del sistema di giudizio dei giudici che potrebbe consentire la partecipazione di altri alla valutazione del lavoro di ogni giudice.

      ESEMPI: in altri paesi e contesti

      La valutazione dei magistrati è molto diversa tra diversi paesi ed i sistemi giudiziari, tanto che in alcuni paesi la carica stessa di giudice e’ frutto di un processo elettorale.

      4. Equa valutazione dei giudici

      ARGOMENTI PER IL SI

      Argomenti

      Consigli giudiziari, sono incaricati di valutare il lavoro dei giudici, chi li compone e come lavorano?

      Sono organismi territoriali composti da magistrati, ma anche da membri “non togati”: avvocati e professori universitari in materie giuridiche.

      Questa componente laica, che rappresenta un terzo dell’organismo, è però esclusa dalle discussioni e dalle votazioni che attengono alle competenze dei magistrati, limitata al ruolo di “spettatore”. Solo i magistrati, dunque, hanno oggi il compito di giudicare gli altri magistrati. Una condizione che è addirittura in contrasto con lo spirito della Costituzione, che ha voluto che nel CSM vi fosse una componente non togata con eguali poteri dei componenti magistrati.

      Il giudizio dei magistrati è deciso solo i componenti appartenenti alla magistratura.

      Questa sovrapposizione tra “controllore” e “controllato” rende poco attendibili le valutazioni e favorisce la logica corporativa. Con il referendum si vuole estendere anche ai rappresentanti dell’Università e dell’Avvocatura nei Consigli giudiziari la possibilità di avere voce in capitolo nella valutazione.

      I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal SI

      Che cosa succede se voto SI?
      Con il SI viene riconosciuto anche ai membri “laici”, cioè avvocati e professori, di partecipare attivamente alla valutazione dell’operato dei magistrati.

      4. Equa valutazione dei giudici

      ARGOMENTI PER IL NO


      Argomenti

       

      Si chiede che i Consigli giudiziari, istituiti in ogni distretto di Corte d’appello e composti sia da magistrati che da avvocati, con il compito di valutare l’operato professionale dei singoli magistrati, prevedano che – contrariamente a quanto avviene oggi – anche i rappresentanti degli avvocati abbiano diritto di voto. A tal riguardo, è opportuno rilevare che la riforma della ministra Cartabia, in proposta, già consente quanto richiesto; ma solo nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine (degli avvocati) abbia segnalato un comportamento scorretto da parte del magistrato sottoposto a valutazione. Si ritiene che quanto già previsto dalla Cartabia possa considerarsi più che sufficiente. Non si reputa opportuno, quindi, che, nella valutazione dell’operato professionale di un magistrato sia, di norma, previsto un voto espresso da un soggetto – l’avvocato – che, per sua natura, svolge il ruolo di controparte.

      Si esclude questa ipotesi per un motivo molto semplice e, credo, altrettanto comprensibile.

      L’ipotesi è quella di un avvocato, componente il Consiglio giudiziario di un qualsiasi distretto e, contemporaneamente, impegnato in un dibattimento processuale nella stessa sede territoriale. Ebbene, è sin troppo facile dedurne che – anche se inconsapevolmente – il magistrato di turno si troverebbe in una condizione di disequilibrio rispetto a chi, un giorno, potrebbe essere chiamato ad esprimere un voto determinante ai fini della sua carriera professionale.

      In questo senso, non si osa immaginare quali nefaste conseguenze avrebbe potuto produrre, rispetto al requisito della terzietà (cui è tenuto ciascun magistrato giudicante), l’eventuale SI al referendum. I sostenitori del No  ritengono anche che la funzione giudiziaria sia così delicata che sia molto rischioso far condizionare la carriera di un magistrato da un avvocato o da un docente universitario, che un domani potrebbe trovarsi ad essere controparte dello stesso magistrato in un processo. Non solo, aggiungono i sostenitori del NO che non basta estendere ai laici il diritto di voto, se non si riconosce ad essi anche adeguata retribuzione.

      I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal NO

      Che cosa succede se voto NO?

      Il voto NO conserverebbe la situazione attuale.

      4. Equa valutazione dei giudici

      IL QUESITO SOTTOPOSTO AL VOTO

      «Il Quesito si propone di abrogare la parte in cui si prevede di togliere le limitazioni alla partecipazione, da parte di avvocati e professori universitari nelle discussioni e votazioni che attengono alle competenze dei magistrati che hanno i Consigli giudiziari territoriali ed a togliere le limitazioni su discussioni e deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione in ordine alle competenze dei magistrati».

      VOTO IN PARLAMENTO
      Il referendum è di tipo abrogativo non è quindi stato preceduto da un voto in parlamento se non al momento della approvazione.

       

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