Home Forums Libretto Votazioni – Giustizia Tema 5. Abrogazione della raccolta firme per la candidatura al CSM

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      Leonello Zaquini
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      Testo attuale:

      5. ABROGAZIONE DELLA RACCOLTA FIRME PER LA CANDIDATURA AL CSM (CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA) DEI MAGISTRATI

      PRESENTAZIONE DELL’ARGOMENTO E CONTESTO GENERALE,
      IN BREVE.


      IL CONTESTO

      Attualmente il giudice che vuole candidarsi al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) deve presentare almeno 25 firme di colleghi che ne sostengano la candidatura. Questo organo, il CSM, è definito all’articolo 104 della Costituzione che stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato. Pertanto è previsto questo organo di Autogoverno della Magistratura che viene comunemente abbreviato in CSM. Esso è composto da 27 membri. Di questi, 16 sono eletti dai magistrati, 8 dal Parlamento (tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati), oltre al Capo dello Stato (che svolge la funzione “formale” di Presidente), al primo presidente e al procuratore generale della Corte suprema di cassazione. Tra gli 8 membri “laici”, viene eletto un vicepresidente che svolge, in concreto, tutti i compiti connessi alla presidenza del Collegio.
      Il voto concerne l’abrogazione delle parti in merito alla modalità per la candidatura dei magistrati presso il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), in merito alle firme richieste per la candidatura.

      COSA E COME SI VOTA:

      si” o “no” alla Riforma del CSM

      Votando SI, viene abrogato l’obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto, di trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura al Consiglio superiore della Magistratura.

      Votando NO, resta l’obbligo delle firme per la candidatura di un magistrato al Consiglio Superiore della Magistratura.

      Il referendum sul tema è di tipo abrogativo, occorre quindi che la partecipazione superi il quorum previsto (50% degli aventi diritto al voto) affinché il voto favorevole all’abrogazione abbia effetto.


      EFFETT
      I

      In un momento in cui è particolarmente attuale il dibattito sulla riforma del sistema italiano di autogoverno della magistratura, anche a seguito della recente approvazione da parte del CSM del parere sulla relazione conclusiva dei lavori della Commissione Scotti, qualche spunto di riflessione può essere tratto dall’evoluzione internazionale e, soprattutto, europea in materia di “Councils for the Judiciary”. Con tale espressione ci si riferisce generalmente ad organi autonomi con funzioni di tutela dell’indipendenza del potere giudiziario.


      ESEMPI: in altri paesi e contesti

      Profondamente differenti sono le caratteristiche che essi assumono nell’ambito degli ordinamenti nazionali, caratteristiche che riflettono le peculiarità dei diversi sistemi giudiziari. Basti pensare che, nell’ambito dei paesi membri del Consiglio d’Europa, vi sono Stati in cui giudici e pubblici ministeri appartengono al medesimo corpus professionale e godono, dunque, del medesimo status e Stati in cui le carriere sono separate ed il Pubblico Ministero è collocato gerarchicamente sotto il Ministero della Giustizia o dell’Interno. Si pensi, ancora, alle profonde differenze che attengono al processo di selezione e di carriera dei giudici; in particolare, tra sistemi con una magistratura professionale e sistemi in cui i giudici vengono selezionati, spesso con il coinvolgimento di autorità politiche, tra soggetti con esperienza nelle discipline giuridiche (come, ad esempio, avviene nei Paesi di common law e in alcuni Stati del Nord Europa). Per questo è difficile il paragone con altri organi di autogoverno della Magistratura in Europa. Questo riguarda i quesiti su Consiglio Superiore della Magistratura e su Consigli giudiziari territoriali e Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.

      5. Abrogazione della raccolta firme per la candidatura al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) dei magistrati

      ARGOMENTI PER IL SI

      Argomenti


      Oggi su capacità e competenza prevale il sostegno delle correnti: con il sì al referendum se ne elimina il peso nella selezione delle candidature, colpendo il “correntismo” e il condizionamento della politica sulla giustizia. Che ruolo hanno le correnti dopo queste elezioni?

      Le correnti sono diventate i “partiti” dei magistrati e influenzano le decisioni prese dall’organo: come ha dimostrato il “caso Palamara”, intervengono per favorire l’assegnazione di incarichi ai suoi componenti, decidono trasferimenti e nuove destinazioni. Si muovono in un’ottica di promozione del gruppo e non sono certo utili per garantire giustizia ai cittadini. Spesso agiscono con una logica spartitoria e consociativa, cosicché le decisioni sono prese all’unanimità per “pacchetti” concordati tra i capicorrente.

      I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal SI

      Che cosa succede se voto sì?

      Viene abrogato l’obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto, di trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura. L’attuale obbligo impone a coloro che si vogliano candidare di ottenere il beneplacito delle correnti o, il più delle volte, di essere ad esse iscritti. Con il sì, si tornerebbe alla legge originale del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura. Avremmo così votazioni che mettono al centro il magistrato e le sue qualità personali e professionali, non gli interessi delle correnti o il loro orientamento politico.

      5. Abrogazione della raccolta firme per la candidatura al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) dei magistrati


      ARGOMENTI PER IL NO

      Argomenti

       

      Le firme da affiancare alla richiesta di fare parte del CSM rappresentanto una testimonianza della correttezza e del valore del giudice. Il giudice che non avesse un certo numero di colleghi che gli esprimono fiducia mediante la firma è opportuno non si candidi.

      L’eventuale “SI” avrebbe la conseguenza di abrogare l’obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme a sostegno della propria candidatura al CSM; senza minimamente incidere sul vigente sistema delle “correnti” per l’elezione dei componenti togati.

      Un quesito, quindi, tutto sommato, di scarsa rilevanza.

      I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal NO

      Che cosa succede se voto NO?
      La raccolta delle firme per il magistrato che si candidasse come membro del CSM resterebbe immutata e la raccolta delle firme consentirebbe solo ai giudici che raccolgono la fiducia e la stima dei loro colleghi sia concesso di entrare a fare parte del CSM.
      Questo “filtro” sulla qualità del giudice non ha attinenza con il sistema delle correnti ma attesta la qualità del giudice.

      5. Abrogazione della raccolta firme per la candidatura al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) dei magistrati

      IL QUESITO SOTTOPOSTO AL VOTO

      «Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?».

      VOTO IN PARLAMENTO
      Il referendum è di tipo abrogativo non è quindi stato preceduto da un voto in parlamento se non al momento della approvazione.

       

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